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BREVETTI

La concessione di un brevetto su un’invenzione, un modello o un marchio, conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera d’ingegno che è oggetto di registrazione: è in pratica un monopolio di sfruttamento industriale che permette al titolare - e vieta ad altri - di produrre, usare, mettere in commercio, vendere l’invenzione. In inglese il brevetto è chiamato “patent” (il prodotto che ne deriva o il marchio sono contrassegnato dalla dicitura “patented”.

I simboli sono i seguenti:
 

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"Marchio registrato"

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CONTRAFFAZIONE

"Patented " o "Brevettato"

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Con la domanda di brevetto, viene inoltrato all’ente competente per il rilascio (in Italia l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure la Camera di Commercio) un trattato tecnico dove viene illustrato il nuovo prodotto o il nuovo procedimento, con descrizione delle caratteristiche nel dettaglio e rivendicazione del carattere innovativo rispetto all’esistente. Il brevetto è concesso se sussistono i requisiti di brevettabilità. Dopo un periodo di segretezza di 18 mesi, la domanda di brevetto viene pubblicata, il contenuto dell'innovazione diventa patrimonio della collettività e diventa così a sua volta punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori innovazioni.
Il brevetto è un titolo avente valore giuridico della durata di 20 anni (per le invenzioni) e le azioni dirette alla sua tutela devono essere promosse dagli interessati presso i tribunali nazionali.

 

Approfondimenti:

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  • Le “opere dell’ingegno” che si possono brevettare

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Possono essere brevettate le invenzioni industriali, incluse le soluzioni nuove e originali a un problema tecnico, idonee alle applicazioni in campo industriale. Fra le tipologie di invenzione
brevettabile ricordiamo: 


- un prodotto, una molecola, la formula di un composto, la topografia di un circuito
integrato (brevetto di prodotto),
- un metodo, un procedimento, (brevetto di procedimento)
- un nuovo impiego o metodo per utilizzare prodotti esistenti (brevetto d’uso)
- un design, un modello industriale
- nuove varietà vegetali


Possono essere depositati e registrati, con effetti analoghi al brevetto, i segni distintivi (marchio, ditta, insegna o logo, indicazione geografica, denominazione d’origine ed altri).
Le scoperte e le teorie scientifiche o metodi matematici non sono brevettabili; le razze animali non sono brevettabili; le tecniche chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche sia per impiego sull’uomo che sugli animali non sono brevettabili; le tecniche per il gioco, lo studio o l’attività commerciale non sono brevettabili.

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  • La dimensione internazionale dei brevetti
     

Il brevetto è sempre un titolo giuridico a carattere nazionale: le leggi applicabili sono quelle del paese (o dei paesi) dove è stato ottenuto in brevetto; anche i tribunali competenti sono quelli nazionali. Non esiste un brevetto europeo e non esiste un brevetto internazionale.

La dimensione internazionale dei brevetti è assicurata da convenzioni e trattati:
- la Convenzione sul Brevetto Europeo (European Patent Convention – EPC)
- il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti (PCT))
Chi intenda proteggere la sua invenzione a livello internazionale può depositare una domanda di brevetto europea presso l’European Patent Office , che con un’unica procedura esamina la sussistenza dei requisiti di brevettabilità secondo gli standard fissati dalla Convenzione per tutti gli stati aderenti: il brevetto concesso può essere dunque validamente esteso in quei paesi.
Il secondo trattato (PCT) ha istituito una specie di procedura cautelativa ovvero di prenotazione dei brevetti, in attesa del rilascio dei brevetti nazionali.

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