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Il Diritto d’Autore e il Copyright

Chi scrive un libro o compone una canzone, chi produce in qualsiasi forma un’opera dell’ingegno è colui che ha il diritto di rivendicarne la paternità, renderla pubblica o meno, consentire o negare un suo utilizzo o una sua modificazione, riceverne il compenso. L’autore di un’opera creativa ha dunque diritti morali e diritti patrimoniali (diritti di utilizzazione economica e dunque anche di eventuale riproduzione e vendita, ovvero Copyright).

Questi diritti nascono in modo automatico con la creazione dell’opera: l’art. 2576 del codice civile e l’art. 6 della legge sul diritto d’autore dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale“.

Non è necessario che l’opera sia registrata o depositata e neanche pubblicata: se l’autore può dimostrarne la paternità con data certa, può esercitare i suoi diritti nei confronti di terzi che se ne avvalgano successivamente.

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La differenza tra il Diritto d’Autore e il brevetto

Il brevetto protegge l’idea nel suo complesso affinché altri (non autorizzati) non possano copiarla o sfruttarla indebitamente.
Il diritto d’autore protegge solo l’espressione di quell’idea o insieme di idee, nella forma specifica di un testo, un’immagine, una composizione di suoni o un video…. Non è lecito riprodurre senza autorizzazione l’opera, ma è lecito esporre o riutilizzare le stesse idee per commentarle o per rielaborarle in altra opera creativa (non lo è però riscrivere un romanzo cambiando nome ai personaggi o realizzare un film basato su un libro senza averne acquistato i diritti).

CONTRAFFAZIONE
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