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Il copyright spiegato dai giovani

Il diritto d’autore o chiamato anche copyright, è un istituto che tutela le opere di carattere creativo.


le opere protette sono le seguenti :

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  • OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE, DIDATTICHE, RELIGIOSE,  

  • OPERE E COMPOSIZIONI MUSICALI

  • OPERE COREOGRAFE E PANTOMIMICHE

  • OPERE DI ARCHITETTURA

  • OPERE DI ARTE CINEMATOGRAFICA

  • OPERE FOTOGRAFICHE

  • PROGRAMMI PER ELABORARE

  • BANCHE DATI

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Il termine copyright viene utilizzato in modo generico per riferirsi alla protezione offerta dalla legge sul diritto d’autore.

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Un articolo prevede che «questa legge si applichi a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta» e che si applichi anche «alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia».

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La Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono godere di una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela deve avere delle garanzie minime.

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Pertanto, i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzano in Italia la propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore.

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I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione per cui la Legge d’Autore italiana si applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano.

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La legge conferisce all’autore di un’opera il diritto esclusivo di utilizzare l’opera.

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Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte.

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Una volta trascorso questo periodo, le opere diventano di “pubblico dominio” per cui si possono pubblicare liberamente poichè autori che siano deceduti da più di settanta anni.

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A questa norma si aggiunge però un’altra regola che tutela il diritto morale di un autore che è esercitabile dagli eredi «senza limiti di tempo».

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La pubblicazione, quindi, di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali di autore è possibile a patto che non rechi danno all’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione, nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

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La durata del diritto d’autore varia per alcuni tipi di opere ed in particolare per le opere che godono di diritti connessi o “sui generis”.

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Esso si esaurisce con la prima vendita.
Ciò significa che una volta che l’autore mette in commercio un’opera non può più opporsi alla circolazione successiva dell’opera che potrà essere venduta o regalata a terzi senza che l’autore possa intervenire.

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Bisogna però stare attenti in quanto se è consentito rivendere la stessa opera che si è acquistata legittimamente non è possibile copiarla e duplicarla, oppure noleggiarla. Se si acquista un CD che contiene un’opera si potrà rivendere quel CD ma non si potrà duplicare a proprio piacimento il file che contenga la musica registrata sul CD.
Per assicurarti che i diritti siano tutelati è auspicabile effettuare il deposito dell’opera presso la SIAE, l’ente che in Italia si occupa di certificare la paternità delle opere dell’ingegno.

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Andrea Pennisi, Giorgia Malerba.

Classe III B

CONTRAFFAZIONE
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