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Aspetti consumeristi

La Proprietà Intellettuale è un elemento essenziale per la crescita culturale, economica, sociale e democratica dell’intera società.

 

Il termine “Proprietà Intellettuale” si riferisce all’insieme dei diritti di carattere personale e patrimoniale collegati a due grandi categorie:

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- La proprietà Industriale

- La proprietà letteraria ed artistica

 

• Sono diritti di carattere personale nella misura in cui rappresentano il diritto morale del titolare di essere riconosciuto autore dell’opera/invenzione o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personale e inalienabile (cioè non può essere ceduto né sottratto);

 

• Sono diritti di carattere patrimoniale nella misura in cui il titolare ha diritto esclusivo di sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa. Questo diritto può essere ceduto (diritto disponibile) e trasmissibile (ad esempio agli eredi o agli aventi causa del titolare e di chi lo acquista).

 

I diritti di Proprietà Intellettuale (anche conosciuti come Intellectual Property Rights e identificati dall’acronimo IPR) sono disciplinati e tutelati da Regolamenti e Direttive in ambito comunitario, nonché a livello nazionale dal Codice della Proprietà Industriale (CPI).

 

I riferimenti normativi completi sono consultabili a questo link.

 

Fanno parte della proprietà industriale, ad esempio:

 

- i segni distintivi (marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine ed altri)

 

- le invenzioni, le innovazioni tecniche, le formule dei prodotti (si pensi ai farmaci), i software 

 

- il design, i modelli industriali e i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori

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- le nuove varietà vegetali

 

- le informazioni aziendali riservate.

 

Questi diritti, a norma dell’art. 2 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), si acquisiscono mediante apposite procedure di brevettazione, registrazione ed altre, attivate dall’interessato.

 

Possono essere brevettate ad esempio le invenzioni, le nuove varietà vegetali, le innovazioni tecniche ed i modelli di utilità; possono essere registrati i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. Tramite la procedura di brevettazione o registrazione, l’ente pubblico incaricato riconosce la paternità dell’opera di ingegno al suo autore e stabilisce che questi diritti c.d. “titolati” debbano essere tutelati in suo favore (sono cioè diritti esclusivi).

 

I diritti cosiddetti “non titolati” si riferiscono invece ai segni distintivi diversi dal marchio registrato, alle informazioni aziendali riservate, alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine, che sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge, in presenza dei quali il diritto sorge ed è tutelabile senza necessità di procedure da parte dell’interessato. Già prima dell’emanazione del CPI erano protetti dalla normativa sulla concorrenza sleale ma il Codice li ha rafforzati.

 

Il “brevetto” o la “registrazione” presso l’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono atti di natura amministrativa aventi una duplice funzione:

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dichiarativa, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti che l’interessato vanta e che l’ufficio deve poter verificare

costitutiva, in quanto conferisce nuovi diritti, esclusivi, al titolare.

 

Fanno parte della proprietà letteraria ed artistica (opere dell’ingegno creativo) e sono tutelati dal Diritto d’Autore invece:

- le opere letterarie ed editoriali di qualsiasi natura

- le opere teatrali, cinematografiche e televisive

- le fotografie, i quadri, le sculture

- i progetti di architettura,

- le opere musicali, liriche ecc.

- qualsiasi altra opera creativa (le forme ed i mezzi disponibili variano continuamente)

 

Leggiamo sul sito della SIAE che “E’ il diritto che consente all’autore di poter disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di opporsi ad ogni loro modificazione, di autorizzarne ogni tipo di utilizzazione e di ricevere i relativi compensi, retribuzione dovuta a chi ha creato un’opera”.

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Per tutelarlo, l’autore deve rivolgersi ad un ente autorizzato per la gestione collettiva dei diritti d’Autore, poiché è praticamente impossibile tutelarlo in forma individuale. In Italia svolge il ruolo di collecting company in forma esclusiva la SIAE, ma da marzo del 2017 gli autori possono anche affidarsi a società operanti in altri stati membri dell’UE.

 

Associandosi oppure conferendo mandato, l’autore si affida alla SIAE per la tutela della propria opera, in modo da ottenere il giusto compenso e l’osservanza delle condizioni appropriate per la sua utilizzazione. L’ente provvede a ripartire i diritti di utilizzazione dell’opera incassati tra tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione, in modo da assicurare la giusta remunerazione. L’ente trattiene per sé le provvigioni, applicate in funzione delle diverse tipologie di servizio reso agli associati e mandanti, a partire dal 3% e con una media del 15,6%.

 

Chi intende utilizzare o riprodurre una o più opere deve chiederne licenza all’ente e pagare, a seconda del tipo di utilizzo, un abbonamento annuale o periodico (come è ad esempio il caso della musica di sottofondo diffusa nelle stazioni), un permesso per uno specifico evento ecc.

 

Il contrassegno SIAE è uno strumento per assolvere il pagamento dei diritti d’autore e al tempo stesso uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, per consentire di distinguere il prodotto originale da quello pirata, nonché per identificare correttamente chi lo produce o commercializza. Il bollino viene applicato sulla confezione del supporto (es. il CD musicale), in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.

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