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LA PIRATERIA AUDIOVISIVA

Cosa è, come funziona, come è perseguita dalla legge

La Quando un prodotto audiovisivo protetto dal diritto d’autore (una canzone, un videoclip, un film, il video di un concerto, le riprese di una partita di calcio…) viene riprodotto, duplicato o comunque distribuito senza autorizzazione del titolare dei diritti, si parla di pirateria audiovisiva. Rientra nella pirateria audiovisiva anche l’esecuzione in pubblico non autorizzata delle opere protette (pirateria attraverso public performance), ad esempio in occasione di feste, proiezioni nei villaggi turistici, ovvero nei cineforum ecc. o in altri locali aperti al pubblico che non svolgano una funzione di interesse prettamente sociale.

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Oggi la maggior parte degli illeciti connessi alla pirateria audiovisiva passa attraverso la rete Internet, mentre in passato si avvaleva prevalentemente di supporti fisici (copie pirata, ovvero illegali, di musicassette, videocassette, CD e DVD) che venivano venduti su un mercato parallelo a quello legittimo.  

Sul web, vengono oggi messi a disposizione del pubblico, in violazione del normale regime di autorizzazione e a fronte del pagamento dei diritti, contenuti ed opere tutelati dal diritto d’autore acquisiti illegalmente, ad esempio mediante registrazione nelle sale cinematografiche durante le proiezioni o da altri siti web che li hanno in precedenza pubblicati. 

La proiezione in pubblico o la diffusione (anche via web) di opere audiovisive al di fuori del normale regime di autorizzazione e pagamento dei diritti spettanti, è vietata ed è perseguibile dalla legge: 

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- in sede civile (il titolare dei diritti chiede l’inibitoria e il risarcimento dei danni, la SIAE eroga una sanzione dopo aver accertato la violazione)

 

- in sede penale per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 171 e ss. , L. 633/1941.

 

Scaricare un film per uso privato da piattaforme  abusive è parimenti vietato e perseguibile in sede amministrativa, per violazione dell’art. 174-ter della L. 633/1941. La sanzione applicabile è di € 154 oltre alla confisca del materiale.  In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni commesse la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo. 

 

Anche  “uplodare” opere audiovisive sulla rete, sia su siti web che su piattaforme peer to peer , viola l’art. 171 lett. a-bis) della Legge 633/1941:  la sanzione prevista per chi immette film sulla rete senza scopo di lucro consiste in una multa che varia tra € 51 e € 2.065,82. 

 

Dunque, non è mai lecito riprodurre, né in alcun modo veicolare al pubblico materiale protetto da copyright, a prescindere dal conseguimento o meno di un profitto da parte di chi compie questa violazione. 

 

Infine, la giurisprudenza ha condannato anche la semplice messa a disposizione del pubblico di collegamenti ipertestuali a siti che offrono il download illegale di materiali protetti da copyright.

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